Durante una procedura di esecuzione per lo sfratto di un immobile, l'ufficiale giudiziario nominava un custode per i beni mobili presenti all'interno, successivamente trasferiti presso un depositario professionale. Il custode richiedeva all'esecutato il rimborso delle spese di custodia mediante un decreto ingiuntivo. L'esecutato si opponeva sostenendo di aver chiesto invano la restituzione dei beni. La Corte di Cassazione ha stabilito che il custode e il depositario possono legittimamente rifiutare la riconsegna delle cose esercitando il diritto di ritenzione fino al totale soddisfacimento dei crediti maturati per la custodia. La semplice richiesta verbale o generica di restituzione senza l'offerta reale dell'intero importo dovuto non fa decadere tale garanzia. Di conseguenza, il ricorso dell'esecutato è stato definitivamente rigettato.
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