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Art. 609 Codice Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 609 Codice Penale

Abusi su allievo: nessuna empatia, confermata pericolosità sociale
Un insegnante di scacchi, condannato per atti sessuali su un allievo minorenne, ricorre contro la misura di sicurezza imposta. Sostiene che la sua pericolosità sociale sia stata valutata erroneamente, ignorando il suo percorso riabilitativo. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la decisione dei giudici precedenti. La valutazione della pericolosità sociale è corretta perché basata sulla gravità dei fatti, sulla totale mancanza di empatia e di revisione critica del condannato, che attribuiva la colpa alla giovane vittima. Il percorso psicologico, ancora in corso, e il buon comportamento non sono sufficienti a escludere il rischio di recidiva.
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Abusi sulla figlia: madre condannata per responsabilità omissiva
Una madre viene condannata per i reati di maltrattamenti e violenza sessuale subiti dalla figlia minorenne ad opera del compagno. La Corte di Cassazione conferma la sentenza, affermando la piena responsabilità omissiva del genitore. La madre, pur essendo a conoscenza degli abusi, non solo non è intervenuta per proteggere la figlia, ma ha anche coperto le condotte del partner. Secondo i giudici, il genitore ha una 'posizione di garanzia', ovvero un obbligo legale di proteggere i figli. Omettere di intervenire in questi casi equivale a commettere il reato in prima persona. La sua passività consapevole l'ha resa complice e quindi penalmente responsabile.
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Pena accessoria fissa: legittima e non incostituzionale
Un imputato, condannato con patteggiamento a quattro anni per reati di natura sessuale contro un minore, ha impugnato l'automatica applicazione della pena accessoria di cinque anni di interdizione dai pubblici uffici. Sosteneva che tale pena fissa fosse illegale e incostituzionale, in quanto non concordata e priva di valutazione discrezionale del giudice. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che l'interdizione quinquennale è una conseguenza obbligatoria e legale prevista dall'art. 609-nonies cod. pen. per le condanne tra i tre e i cinque anni, non configurando quindi una "pena illegale".
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