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Art. 609-bis Codice Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 609-bis Codice Penale

Valutazione sinottica prove: Cassazione e inammissibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per abusi su minore. La Corte ha ribadito che è illegittima una critica frammentaria degli elementi probatori, essendo invece necessaria una valutazione sinottica delle prove, ovvero un esame globale e unitario che ne verifichi la coerenza complessiva. Il ricorso è stato respinto perché tentava di far riesaminare nel merito le singole prove, compito precluso al giudice di legittimità.
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Ricorso inammissibile: Cassazione su violenza sessuale
La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile contro una condanna per violenza sessuale e maltrattamenti. I motivi sono stati giudicati generici, volti a una rivalutazione dei fatti e basati su questioni non sollevate in appello. La Corte ha confermato che la violenza reiterata esclude l'attenuante della minore gravità e che la connessione con il reato di maltrattamenti rende la violenza sessuale procedibile d'ufficio, superando la questione della querela.
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Inammissibilità ricorso Cassazione: quando è reiterato
La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso di un imputato condannato in primo e secondo grado per reati di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d'Appello, senza sollevare specifiche critiche giuridiche alla sentenza impugnata. Questa decisione ribadisce il principio secondo cui il ricorso per cassazione non può essere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma deve concentrarsi su vizi di legittimità.
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Violenza sessuale e consenso: ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per violenza sessuale, confermando la decisione dei giudici di merito. La Corte ha ribadito che non può rivalutare l'attendibilità della persona offesa, compito esclusivo dei giudici di primo e secondo grado. Inoltre, ha specificato che l'errore sul dissenso della vittima costituisce un errore inescusabile sulla legge penale, in quanto per il reato è sufficiente la mancanza di consenso, non essendo necessaria una sua esplicita manifestazione.
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