Un padre è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per presunti abusi sessuali continuati ai danni della figlia minorenne. L'indagato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame sostenendo la violazione del diritto di difesa per il deposito tardivo di una relazione psicologica e contestando l'attualità del pericolo di recidiva a distanza di tempo dai fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che non esiste un obbligo di notifica per gli atti depositati dal Pubblico Ministero prima dell'udienza, spettando alla difesa visionare il fascicolo. Inoltre, la Corte ha confermato la sussistenza della presunzione di adeguatezza del carcere, data la gravità dei fatti, la reiterazione delle condotte e l'assenza di elementi idonei a giustificare misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.
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