Un Lavoratore è stato condannato per spaccio di stupefacenti, avendo partecipato a un'organizzazione internazionale dedita al traffico di cocaina ed eroina. La Corte d'Appello aveva già ridotto la pena riconoscendo attenuanti generiche. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la validità delle intercettazioni telefoniche come unica prova e chiedendo la riqualificazione del fatto come di lieve entità. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le intercettazioni, sebbene criptiche, fossero state correttamente interpretate alla luce di altre prove e che la richiesta di lieve entità fosse stata sollevata tardivamente o fosse infondata, data la reiterata condotta di intermediazione e i quantitativi non esigui. Il Lavoratore dovrà pagare le spese processuali.
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