Un cittadino ha proposto ricorso per cassazione contro la condanna per violenza o minaccia a pubblico ufficiale emessa dalla Corte di Appello. L'imputato contestava la ricostruzione della propria responsabilità penale e lamentava una motivazione carente sulla quantificazione della sanzione, sostenendo che la pena base si fosse discostata eccessivamente dal minimo di legge. I Supremi Giudici hanno dichiarato l'impugnazione del tutto inammissibile. Il primo motivo richiedeva infatti un nuovo esame dei fatti e delle prove, precluso nel giudizio di legittimità. Il secondo motivo risultava invece smentito dagli atti, poiché i giudici di merito avevano già applicato la pena base minima, aggiungendo un solo mese per il vincolo della continuazione. Di conseguenza, la Corte ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »