La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per furto aggravato continuato. La Corte di Appello aveva precedentemente rideterminato la pena, escludendo l'aggravante del mezzo fraudolento ma confermando la responsabilità penale. L'imputato lamentava la scorretta lettura delle prove, contestava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e contestava la sussistenza della recidiva. I giudici supremi hanno ribadito che la Cassazione non può riesaminare le prove né rivalutare i fatti storici. Inoltre, lo status di delinquente abituale impedisce espressamente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A causa dell'inammissibilità del ricorso, l'imputato deve pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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