Un uomo (Il Ricorrente) fu inizialmente assolto dall'accusa di calunnia per aver denunciato un altro soggetto (La Parte Civile) per truffa e frode processuale. Il Ricorrente sosteneva di essere stato ingannato nella sottoscrizione di un contratto preliminare e nel versamento di 50.000 euro, ma la somma era già stata restituita. La Corte d'Appello ribaltò la decisione, condannando l'uomo per calunnia, ritenendo la sua accusa falsa e strumentale. La Cassazione ha confermato questa condanna, rigettando il ricorso dell'imputato. Ha ribadito la legittimità dell'appello della parte civile e la correttezza dell'overturning in malam partem, senza necessità di riesaminare l'imputato se le sue dichiarazioni non furono decisive in primo grado.
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