Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la revoca dell'affidamento in prova nei confronti di un condannato che, dopo soli quattro mesi dall'inizio della misura, è stato arrestato per detenzione di 300 grammi di cocaina e spaccio a seguito di un pericoloso inseguimento stradale. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso del condannato. I giudici hanno evidenziato come il comportamento del soggetto dimostrasse un'adesione puramente strumentale al programma terapeutico, avendo egli mantenuto stabili contatti con la criminalità organizzata locale. Di conseguenza, la revoca retroattiva della misura alternativa è stata ritenuta del tutto legittima, e il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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