Un imputato ha impugnato la condanna per traffico di stupefacenti chiedendo la riqualificazione nel fatto di lieve entità spaccio. Le forze dell'ordine avevano trovato in suo possesso 76,5 grammi di cocaina, sufficienti a ricavare ben 367 dosi, insieme a strumenti per pesare e confezionare lo stupefacente e a 1.345 euro in contanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo immune da censure la valutazione globale dei giudici di merito. Il quantitativo rilevante della sostanza, unito al materiale per il dosaggio e al denaro contante, dimostra inequivocabilmente una gestione professionale e organizzata dell'attività illecita. La Suprema Corte ha confermato la condanna principale e ha imposto all'imputato il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
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