L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello, contestando l'applicazione della recidiva, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione di una pena superiore al minimo edittale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che la decisione di secondo grado era ampiamente e logicamente motivata. La recidiva è stata giustificata dai numerosi e omogenei precedenti penali dell'uomo, mentre il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena sono stati correttamente collegati alla gravità del reato e all'intensità del dolo. Di conseguenza, l'appello si è risolto in una mera richiesta di rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e alla Cassa delle ammende.
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