Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che il ricorrente non ha contestato la reale motivazione del diniego operato nei gradi precedenti: l'uomo, infatti, aveva già usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena per ben due volte in passato. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna e ha sanzionato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
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