Un imputato ha concordato l'applicazione della pena davanti al Tribunale. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza. Il ricorrente ha sostenuto l'incompatibilità del giudice, reo di aver già patteggiato la pena per un coimputato in un procedimento separato, oltre a contestare l'accertamento della propria responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro patteggiamento. I giudici supremi hanno chiarito che l'incompatibilità non vizia la capacità dell'organo giudicante, ma impone una tempestiva richiesta di ricusazione prima della decisione. Inoltre, dopo le riforme processuali, l'impugnazione del patteggiamento è limitata a pochissimi vizi formali e non consente di ridiscutere la responsabilità penale o le prove.
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