Un individuo è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di danneggiamento aggravato, commesso nell'aprile del 2015 su beni esposti alla pubblica fede. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando la mancata applicazione della disciplina penale più favorevole a seguito della riforma del 2016 che ha depenalizzato il danneggiamento semplice. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che, per le condotte aggravate su cose destinate a pubblica utilità o esposte a pubblica fede, la cornice sanzionatoria è rimasta identica nel tempo, da sei mesi a tre anni di reclusione. Sussiste quindi una piena continuità normativa. L'imputato perde definitivamente la causa ed è condannato al versamento delle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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