Un imputato propone ricorso per saltum contro una sentenza di condanna per ricettazione, lamentando vizi di motivazione e la mancata assunzione di una prova. La Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 569, comma 3, c.p.p., dichiara che tali motivi non consentono il ricorso diretto e converte l'impugnazione in appello, trasmettendo gli atti alla Corte d'Appello competente. La decisione ribadisce che il ricorso per saltum è precluso per censure che implicano una rivalutazione del fatto.
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