Una proprietaria ha impugnato in Cassazione la sentenza che confermava una servitù di passaggio sul suo fondo, sostenendo che fosse stata acquisita per usucapione. La ricorrente ha lamentato vizi di motivazione e un'errata valutazione delle prove, tra cui un atto di compravendita. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che la servitù era stata correttamente riconosciuta per usucapione e non per titolo contrattuale. Ha inoltre ribadito che il giudizio di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la legittimità della decisione, confermando così la validità della servitù per usucapione.
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