La Corte di Cassazione ha confermato la validità di un testamento pubblico impugnato dai parenti della defunta per presunti vizi di forma. L'ordinanza chiarisce che la presenza dei testimoni è richiesta solo durante le fasi formali finali (dichiarazione, redazione e lettura), e non durante i colloqui preliminari tra testatore e notaio. Viene ribadito che le attestazioni del notaio nel rogito hanno efficacia probatoria privilegiata, superabile solo con una querela di falso.
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