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Art. 601 Codice Penale — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 601 Codice Penale

Collaborazione impossibile: negati i benefici per complici ignoti
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una detenuta condannata per tratta di persone, la quale chiedeva l'accertamento della collaborazione impossibile per accedere ai benefici penitenziari. Il Tribunale di sorveglianza aveva già negato l'istanza evidenziando la presenza di complici non identificati coinvolti nello sfruttamento sessuale e nel trasferimento dei profitti all'estero. La difesa sosteneva che la donna avesse rescisso i legami criminali e che le autorità pretendessero informazioni irrilevanti. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile: la decisione precedente ha motivato in modo logico l'esistenza di margini effettivi di cooperazione investigativa non sfruttati. La condannata dovrà versare tremila euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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Tratta di persone: ricorso inammissibile e condanna confermata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una donna condannata a oltre undici anni di reclusione per concorso nei delitti di tratta di persone e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'imputata contestava la ricostruzione della propria responsabilità penale e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno chiarito che le doglianze sulla colpevolezza riproducevano questioni di fatto già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che il giudice di merito motiva validamente il diniego delle attenuanti indicando gli elementi decisivi contrari alla loro concessione. La decisione ha confermato integralmente la pesante condanna e imposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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Tratta di persone: la Cassazione nega sconti di pena
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di tratta di persone nei confronti di un soggetto responsabile del trasferimento di minori dalla Romania all'Italia. La difesa aveva richiesto l'applicazione dell'attenuante per la minima partecipazione al reato, ma i giudici hanno rigettato l'istanza. La Suprema Corte ha stabilito che il ruolo dell'imputato è stato essenziale, avendo garantito il trasporto e la disponibilità dei minori per il successivo sfruttamento lavorativo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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