La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per truffa in concorso a carico di due imputati, dichiarando i ricorsi inammissibili. Il primo ricorrente ha tentato invano di sollecitare una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Il secondo ricorrente ha contestato la propria responsabilità e la mancata sospensione della provvisionale, ma la Corte ha rilevato la genericità dei motivi e la solidità del quadro probatorio, che individuava nel ruolo di autista la prova del previo accordo criminoso.
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