La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per il reato di evasione ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. L'imputato contestava la sussistenza del dolo e la valutazione delle prove operata nei gradi precedenti. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di ricorso erano meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte in appello, risultando privi di un confronto critico con la sentenza impugnata. La decisione conferma la responsabilità penale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende per la manifesta infondatezza dell'impugnazione.
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