La Corte di Cassazione ha stabilito che il conflitto di interessi D.Lgs. 231/2001, che impedisce al legale rappresentante di agire per l'ente, sussiste solo se questi è attualmente imputato per il reato presupposto. Il divieto non si estende al caso in cui il suo procedimento penale si sia concluso in passato con una sentenza di prescrizione divenuta irrevocabile, poiché la qualità di imputato è venuta meno.
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