La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32664/2023, chiarisce un punto fondamentale sulla remunerazione medici specializzandi per i corsi anteriori al 1991. La Corte ha rigettato il ricorso di due medici, confermando che l'onere di provare l'equipollenza del proprio corso di specializzazione a quelli previsti dalle direttive europee spetta al medico attore. L'inclusione di una specializzazione in un decreto ministeriale successivo non è sufficiente a dimostrare retroattivamente tale diritto. Di conseguenza, la domanda di risarcimento di un medico è stata respinta per mancata prova, mentre quella della collega è stata parzialmente accolta sulla base di una valutazione diversa del suo specifico percorso.
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