La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per truffa aggravata nei confronti di un soggetto che vendeva fittiziamente multiproprietà a Tenerife. La difesa contestava la giurisdizione italiana e la validità delle notifiche effettuate all'estero. Gli Ermellini hanno stabilito che la giurisdizione italiana sussiste se anche solo una parte della condotta, come il bonifico bancario della vittima, avviene in Italia. Inoltre, è stata ritenuta valida la notifica al difensore poiché le ricerche dell'imputato all'estero non avevano fornito un indirizzo preciso, rendendo legittimo il decreto di irreperibilità.
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