Un Lavoratore ha citato in giudizio un'Azienda, sostenendo un rapporto di para-subordinazione e chiedendo il pagamento di somme. L'Azienda ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Caltagirone, indicando il Tribunale di Palermo in base a una clausola contrattuale. Il Tribunale di Caltagirone ha escluso la para-subordinazione, qualificando il Lavoratore come imprenditore autonomo, e ha dichiarato la propria incompetenza, indicando Palermo come foro competente. Il Lavoratore ha proposto ricorso per regolamento di competenza. La Corte di Cassazione ha confermato che il rapporto non era di para-subordinazione e ha stabilito che il foro competente era quello di Palermo, come previsto dal contratto.
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