Una società di telecomunicazioni ha impugnato un contratto sostenendo fosse viziato da dolo, poiché la controparte l'avrebbe costretta ad accettare condizioni sfavorevoli trattenendo i codici di migrazione dei clienti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la validità dell'accordo e sottolineando che le censure sollevate rappresentavano una richiesta di riesame dei fatti, non ammissibile in sede di legittimità, e che non vi era prova sufficiente del dolo.
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