La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per furto, che chiedeva l'applicazione dell'attenuante per la riparazione del danno. La Corte ha stabilito che tale attenuante non può essere riconosciuta se la condotta risarcitoria non include la restituzione spontanea del bene sottratto, il quale era stato invece recuperato dalle forze dell'ordine. La riparazione del danno, per essere considerata tale, deve essere integrale e volontaria.
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