Un operatore ecologico, dipendente dell'impresa uscente in un appalto comunale, ha chiesto di essere assunto dall'impresa subentrante. Quest'ultima si è opposta, sostenendo che il bando di gara imponesse l'assunzione di altri soggetti, prevalendo sulla clausola sociale del contratto collettivo nazionale di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'impresa subentrante. I giudici hanno stabilito che le regole del bando di gara non possono annullare gli obblighi derivanti dal contratto collettivo liberamente applicato dall'azienda. Di conseguenza, l'impresa subentrante è obbligata ad assumere il lavoratore e a risarcirgli le retribuzioni perse.
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