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Art. 6 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 6 Codice Civile

Diritto di cronaca: intervista e mancata citazione
Un noto ballerino e direttore artistico ha citato in giudizio una società editrice per ottenere il risarcimento del danno. L'artista lamentava la lesione del diritto al nome e del diritto morale d'autore a seguito di un'intervista giornalistica rilasciata dalla prima ballerina dello spettacolo. Secondo il ricorrente, l'articolo ometteva il suo ruolo direttivo e sminuiva la sua esibizione scenica. La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. I giudici hanno stabilito la piena prevalenza del diritto di cronaca e del diritto di critica rispetto alla pretesa menzione nominativa. Il giornalista conserva la libertà di scegliere il soggetto da intervistare e il focus del pezzo. Inoltre, l'articolo non conteneva espressioni offensive o denigratorie e non sussisteva alcun obbligo di rettifica a carico della società editrice.
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Clausola sociale: il bando comunale non cancella l’assunzione
Un operatore ecologico, dipendente dell'impresa uscente in un appalto comunale, ha chiesto di essere assunto dall'impresa subentrante. Quest'ultima si è opposta, sostenendo che il bando di gara imponesse l'assunzione di altri soggetti, prevalendo sulla clausola sociale del contratto collettivo nazionale di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'impresa subentrante. I giudici hanno stabilito che le regole del bando di gara non possono annullare gli obblighi derivanti dal contratto collettivo liberamente applicato dall'azienda. Di conseguenza, l'impresa subentrante è obbligata ad assumere il lavoratore e a risarcirgli le retribuzioni perse.
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Clausola sociale di salvaguardia: contratto batte bando di gara
Un gruppo di lavoratori della raccolta rifiuti ha chiesto di essere assunto dall'impresa subentrante nell'appalto, invocando la clausola sociale di salvaguardia del contratto collettivo nazionale di lavoro. L'impresa si è opposta, sostenendo che il bando di gara imponesse l'assunzione di altri dipendenti e che tale regola amministrativa prevalesse sul contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'impresa, stabilendo che il bando di gara non può annullare o limitare gli obblighi derivanti dall'accordo collettivo liberamente firmato dall'azienda. Di conseguenza, l'impresa subentrante è obbligata ad assumere i lavoratori dell'appalto cessato e a risarcire loro le retribuzioni non percepite durante il periodo di mancata assunzione.
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