Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in secondo grado per furto aggravato tramite la procedura di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), ha tentato di impugnare la decisione in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'accordo liberamente stipulato tra le parti ha natura di negozio processuale vincolante. Pertanto, non può essere unilateralmente messo in discussione, salvo il raro caso di pena illegale, poiché l'accordo stesso implica la rinuncia a ulteriori motivi di impugnazione.
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