Un condominio ha avviato un'esecuzione mobiliare su un'automobile per recuperare le spese non pagate da una condomina. L'autovettura apparteneva per metà alla debitrice e per l'altra metà a un comproprietario estraneo alla vicenda. Quest'ultimo ha promosso opposizione sostenendo l'illegittimità dell'azione esecutiva nei propri confronti. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione, confermando la legittimità del pignoramento di bene indiviso limitatamente alla quota del cinquanta per cento della debitrice e condannando l'opponente per lite temeraria. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e dichiarato inammissibile il ricorso del comproprietario a causa di gravi carenze nella redazione dell'atto introduttivo, che ometteva l'esposizione chiara dei fatti di causa.
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