La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato contro una sentenza emessa a seguito di un 'concordato in appello' (art. 599-bis c.p.p.). L'imputato, condannato per tentato riciclaggio e ricettazione, aveva raggiunto un accordo sulla pena in secondo grado, ma ha poi tentato di impugnare la decisione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e vizi nella determinazione della pena. La Suprema Corte ha ribadito che il ricorso in Cassazione in questi casi è possibile solo per motivi tassativi, come l'applicazione di una pena illegale, escludendo le doglianze relative alla motivazione che si intendono rinunciate con l'accordo stesso.
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