La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 45446/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver siglato un accordo in appello per la rideterminazione della pena, aveva impugnato la sentenza. La Corte ha chiarito che l'accordo processuale comporta la rinuncia agli altri motivi, creando una preclusione che impedisce di contestare la condanna in Cassazione, anche per questioni di qualificazione giuridica del reato.
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