La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, nonostante avesse definito il procedimento tramite concordato in appello, contestava la dosimetria della pena. I giudici hanno ribadito che l'accordo sulla sanzione ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. implica una rinuncia ai motivi di impugnazione, producendo effetti preclusivi che si estendono anche al giudizio di legittimità. Il ricorso è stato considerato proposto per motivi non consentiti dalla legge, comportando la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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