La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver stipulato un concordato in appello, contestava l'applicazione della libertà vigilata e il diniego delle pene sostitutive. Il soggetto aveva rinunciato ai motivi di appello principali per ottenere una riduzione della pena, ma successivamente ha tentato di impugnare la decisione in sede di legittimità. La Suprema Corte ha ribadito che l'accordo del concordato in appello produce effetti preclusivi totali sui punti rinunciati, inclusi quelli relativi alle misure di sicurezza. Inoltre, la presenza di una misura di sicurezza personale impedisce per legge la sostituzione della pena detentiva con misure alternative, rendendo legittimo il rigetto della detenzione domiciliare sostitutiva.
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