La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9636/2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza di patteggiamento in appello. L'accordo tra le parti sulla pena, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., implica la rinuncia a contestare i punti concordati, come la qualificazione giuridica del reato. Il ricorso è possibile solo in casi eccezionali, come per una pena illegale, non per ridiscutere il merito dell'accordo.
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