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Art. 598 Codice di Procedura Civile — Anno 2023

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Chiusura esecuzione forzata: limiti alla revoca ordine
La Corte di Cassazione ha stabilito che la chiusura esecuzione forzata avviene con l'ordinanza che approva il progetto di distribuzione. Tale provvedimento, se non opposto entro 20 giorni, diventa definitivo e inoppugnabile. Il giudice perde il potere di revocarlo, anche se l'ordine viola le norme fallimentari. Nel caso di specie, un giudice aveva revocato un'ordinanza di riparto dopo cinque mesi, a causa del fallimento del creditore sostituito, ma la Cassazione ha annullato tale revoca tardiva, ripristinando l'ordinanza originaria per mancata tempestiva opposizione.
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