La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per tentato furto in abitazione commesso insieme a un complice. L'imputato contestava il calcolo della pena, lamentando il mancato annullamento d'ufficio della recidiva, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e una presunta ingiustizia dovuta alla parità di sanzione con il correo, gravato da precedenti penali più pesanti. I giudici supremi hanno respinto il ricorso, ribadendo che la recidiva non impugnata in appello non può essere eliminata d'ufficio per effetto del principio devolutivo. Inoltre, un eventuale trattamento illegittimamente favorevole accordato al complice non dà diritto a sconti di pena all'altro imputato se la sua condanna rispetta i limiti legali. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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