Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che l'appello della parte civile avverso le sentenze di assoluzione del Giudice di Pace è ammissibile ai soli fini civili, anche dopo la riforma Cartabia. La limitazione all'appello per reati minori, prevista dall'art. 593 c.p.p., non si estende alla parte civile, la cui impugnazione resta disciplinata dalla regola generale dell'art. 576 c.p.p., garantendo così la tutela risarcitoria.
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