L'Imputato, condannato in primo grado per un'aggressione con lesioni, propone appello contestando l'attendibilità della vittima e il mancato riconoscimento delle attenuanti. I giudici di secondo grado dichiarano l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, motivando tuttavia anche la totale infondatezza delle richieste difensive nel merito. L'Imputato ricorre quindi in Cassazione, sostenendo che l'esame del merito dimostrerebbe la piena specificità delle proprie doglianze. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quando la sentenza impugnata poggia su due motivazioni autonome, il difensore deve contestare efficacemente entrambe le argomentazioni. L'Imputato non ha attaccato le valutazioni sul merito e non ha dimostrato alcun interesse pratico concreto alla riforma della decisione, subendo anche la condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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