Un imputato, dopo aver ottenuto una riduzione di pena tramite un concordato in appello, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione chiarisce che l'accordo sulla pena, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., comporta la rinuncia a tutti gli altri motivi, inclusi quelli sulla responsabilità, creando una preclusione processuale che impedisce di sollevare tali questioni in Cassazione.
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