Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato il sequestro preventivo dei beni di un'azienda agricola, originariamente disposto per l'ipotesi di sfruttamento del lavoro. Nel corso del giudizio di legittimità, la difesa dell'amministratore ha dimostrato che l'imputato è stato nel frattempo assolto con formula piena ("per non aver commesso il fatto") dal giudice di merito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della pubblica accusa per sopravvenuta carenza di interesse. L'assoluzione dell'imputato comporta infatti l'immediata e automatica perdita di efficacia del sequestro preventivo e la restituzione dei beni, rendendo del tutto inutile qualsiasi decisione sulla legittimità del precedente provvedimento cautelare.
Continua »