Due soggetti hanno proposto un'offerta migliorativa dell'11% per l'acquisto di una farmacia all'asta, chiedendo al Giudice Delegato la sospensione della vendita fallimentare. Il Giudice Delegato e il Tribunale hanno respinto la richiesta, rilevando che la vendita si era svolta secondo le regole del codice di procedura civile. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che quando la liquidazione dell'attivo segue le regole del codice di rito, non si applicano le norme speciali sulla sospensione previste dalla legge fallimentare. Pertanto, il potere di sospensione non spetta né al curatore né al giudice delegato se si sceglie la procedura civile ordinaria. I ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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