La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso patteggiamento proposto da quattro imputati condannati per rapina, lesioni e tortura. La Suprema Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2017 (art. 448 co. 2-bis c.p.p.), l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è limitata a specifici vizi, escludendo censure generiche sulla motivazione della pena o sulla valutazione delle prove, a meno di errori manifesti.
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