La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un atto di appello trasmesso tramite PEC ma privo della necessaria firma digitale del difensore. Nonostante l'invio provenisse dall'indirizzo certificato del legale, la mancanza della sottoscrizione informatica viola i requisiti tassativi previsti dalla normativa emergenziale. La decisione ribadisce che la firma digitale non è un mero formalismo, ma un elemento essenziale per certificare la provenienza dell'atto, rendendo nullo il ricorso basato sulla sola trasmissione telematica.
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