La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un appello penale a causa della mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio contestualmente al deposito dell'atto. La sentenza chiarisce che tale adempimento, introdotto dalla Riforma Cartabia, è un requisito formale inderogabile, non sanabile a posteriori. La decisione sottolinea che la precedente sottoposizione dell'imputato a una misura cautelare, se revocata prima dell'impugnazione, non lo esonera da tale obbligo, confermando la rigidità delle nuove norme sull'inammissibilità appello.
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