Un marito, in regime di comunione dei beni, riscatta una polizza vita personale e con il denaro acquista buoni di risparmio. Alla sua morte, gli altri eredi sostengono che tali buoni facciano parte dell'asse ereditario. La Cassazione chiarisce che il reinvestimento di denaro personale in strumenti finanziari costituisce un 'acquisto' che ricade nella **comunione legale immediata**. Di conseguenza, la moglie superstite ha diritto alla metà dei buoni 'iure proprio' (per diritto proprio), prima ancora della divisione ereditaria. L'altra metà dei buoni cade in successione e viene divisa tra tutti gli eredi, inclusa la moglie.
Continua »