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Art. 575 Codice di Procedura Penale — Sezione Terza Penale

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Morte dell’imputato: Estinzione del reato e stop al risarcimento
Un addetto alla vigilanza di un Palazzo di giustizia fu condannato per aver permesso l'ingresso di un'arma, causando morti e feriti. La sua azienda, in quanto responsabile civile, fu condannata al risarcimento. Dopo la condanna in appello, ma prima che la sentenza diventasse definitiva, l'addetto morì. La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza senza rinvio. Ha dichiarato l'estinzione del reato per morte dell'imputato e ha revocato tutte le statuizioni civili. La morte del reo prima del passaggio in giudicato estingue sia il processo penale che le pretese civili ad esso collegate.
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