Due imputati subiscono una condanna penale in primo grado per violenza privata, minaccia e danneggiamento, senza proporre appello. Solo le persone offese impugnano la sentenza per chiedere i danni. I giudici di secondo grado accolgono la domanda e impongono il risarcimento del danno nel processo penale a carico dei condannati. Gli imputati impugnano allora la pronuncia civile davanti alla Cassazione. Nel ricorso tentano di riaprire il merito penale, chiedendo la legittima difesa e la particolare tenuità del fatto, oltre a lamentare un impedimento a comparire smentito dai verbali. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili per la mancata impugnazione tempestiva della condanna penale originaria e condanna i ricorrenti a pagare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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