Un imputato, condannato in primo grado per diffamazione e al risarcimento, ottiene in appello la dichiarazione di prescrizione del reato. La Corte d'Appello, però, omette di decidere sulla richiesta di risarcimento della vittima. La Cassazione interviene, accogliendo il ricorso della persona offesa. La sentenza stabilisce un principio fondamentale: anche se il reato è prescritto, il giudice d'appello ha il dovere di valutare la responsabilità dell'imputato ai fini del risarcimento. Viene chiarito che l'impugnazione agli effetti civili garantisce la tutela della vittima. La Cassazione annulla la decisione e rinvia il caso a un giudice civile per la quantificazione del danno, specificando che le nuove norme processuali non si applicano retroattivamente.
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