Un imputato per maltrattamenti ricorre contro la condanna a rifondere le spese legali alla parte civile, sostenendo che questa si sia costituita dopo l'accordo per il patteggiamento. La Cassazione rigetta il ricorso, stabilendo che la costituzione parte civile patteggiamento è legittima se l'udienza non era originariamente fissata solo per il patteggiamento, ma per un giudizio immediato. La volontà di patteggiare, emersa solo in udienza, non preclude il diritto della persona danneggiata a costituirsi e a ottenere il rimborso delle spese.
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