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Art. 573 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Penale

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Altri anni per Art. 573 Codice di Procedura Penale

Diffamazione a mezzo stampa: prescrizione e rinvio
Una giornalista, condannata per diffamazione a mezzo stampa a causa di un articolo su presunti illeciti in appalti pubblici, ricorre in Cassazione. La Suprema Corte dichiara il reato estinto per prescrizione, ma, accogliendo il motivo di ricorso sul diritto di critica, annulla la sentenza anche agli effetti civili. Il caso viene rinviato a un giudice civile per una nuova valutazione sulla richiesta di risarcimento danni, dimostrando come l'estinzione penale non cancelli automaticamente le conseguenze civili.
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Rinnovazione dibattimentale: obbligo per la condanna
La Cassazione annulla una condanna al risarcimento danni emessa in appello, che aveva ribaltato un'assoluzione di primo grado per minacce e molestie. La Corte Suprema ha stabilito che il giudice d'appello, prima di condannare sulla base di una diversa valutazione delle testimonianze, aveva l'obbligo di disporre la rinnovazione dibattimentale, anche d'ufficio. Questa garanzia fondamentale si applica anche quando la condanna ha solo effetti civili.
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